Stop al telemarketing selvaggio su luce e gas: una riforma giusta, ma scritta con la mano pesante
La legge 10 aprile 2026, n. 49, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile ed entrata in vigore il 19 aprile, ha convertito con modificazioni il decreto-legge 21/2026 sul caro-bollette. Nel testo definitivo trova posto quello che, al netto di tutto il resto, è probabilmente l’intervento più innovativo del provvedimento: un divieto generale delle chiamate commerciali non richieste nei settori dell’energia elettrica e del gas, con nullità dei contratti stipulati in violazione e un meccanismo sanzionatorio affidato a tre autorità diverse. Da operatore del settore luce-gas dico subito una cosa che potrebbe sorprendere: è una buona riforma. Ma è scritta con una mano così pesante che, se non verrà corretta in sede attuativa, rischia di colpire anche chi lavora bene.

Parto da una semplice premessa
Chi opera in questo mercato da anni — come il Gruppo Equity, che rappresento — sa benissimo che il telemarketing aggressivo ha fatto danni enormi. Ha danneggiato i consumatori, che si sono trovati contratti non voluti o peggiorativi; ha danneggiato la reputazione dell’intero settore, mettendo sullo stesso piano operatori seri e operatori borderline; e ha danneggiato, paradossalmente, anche gli operatori corretti, costretti a competere con chi acquisiva clienti attraverso pratiche che nessuna buona policy commerciale avrebbe mai autorizzato.
Per questa ragione, la linea di fondo della legge 49/2026 — spostare il baricentro della tutela dal diritto di opposizione al consenso preventivo, invertire l’onere della prova, colpire civilisticamente i contratti mal nati — è una linea che condivido. Chi fa questo mestiere con serietà non ha nulla da temere da regole più severe; ha anzi tutto da guadagnare da un mercato ripulito.
Detto questo, sulla tecnica normativa e su alcune scelte specifiche del legislatore ho parecchi rilievi da muovere. Vale la pena spiegarli, perché la differenza tra una buona riforma e una riforma-boomerang, in questi casi, si gioca sui dettagli.
Un problema noto, strumenti fin qui inefficaci
Partiamo dal contesto. Chiunque abbia un’utenza domestica conosce il fenomeno: contatti telefonici indesiderati per proporre offerte di luce e gas, numeri non riconoscibili, operatori che spesso non dichiarano chiaramente per conto di chi chiamano, pressione all’accettazione immediata, tecniche di “chiamate a freddo” a tappeto su liste di contatti di provenienza dubbia. Il Registro Pubblico delle Opposizioni, il Codice del consumo, il GDPR, le delibere ARERA sul teleselling: esistevano già strumenti, ma nessuno era riuscito a incidere davvero.
La ragione è tecnica. Il sistema vigente si fondava sulla regola del “chiamare salvo opposizione” — il consumatore iscrive il numero al Registro per dire «non chiamatemi» — e su una logica di sanzionabilità ex post, con catene di responsabilità difficili da ricostruire. Il venditore scaricava sul call center, il call center su liste di terzi, i numeri venivano camuffati o falsificati («spoofing»), e tra una segnalazione e un provvedimento passavano mesi. Per chi operava ai margini della legalità, il costo del rischio era trascurabile rispetto al beneficio commerciale.
Su questo la legge 49/2026 fa bene a intervenire. Anzi, diciamo la verità: ha fatto bene a intervenire con durezza, perché la gradualità, in dieci anni, non ha prodotto risultati.
Il nuovo articolo 51 del Codice del consumo: cosa dice
In sede di conversione la Camera ha inserito, all’articolo 1 del decreto, un comma 5-bis che aggiunge tre nuovi commi (8-bis, 8-ter, 8-quater) all’articolo 51 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005). La logica è capovolta rispetto al passato: non più «puoi chiamare salvo opposizione», ma «non puoi chiamare salvo consenso».
Il nuovo comma 8-bis stabilisce che, decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono — anche mediante invio di messaggi — finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.
Le eccezioni sono due, tassative:
1. quando vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista attraverso le sue interfacce informatiche (un form sul sito, un’area clienti, un’app);
2. quando il contatto sia rivolto a propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali.
Il consenso deve essere «specifico» e l’onere di dimostrarne la validità ricade sul professionista. Fino a ieri era il consumatore a dover provare di essere stato contattato senza consenso; d’ora in poi sarà l’operatore a dover documentare di averne uno valido. Un’inversione di cui, come operatore, non ho obiezioni da muovere: chi raccoglie un consenso ha anche il dovere di custodirne la tracciabilità.
Identificabilità del chiamante e nullità del contratto: qui inizia il problema
Il comma 8-ter aggiunge due regole che costituiscono il vero deterrente della riforma.
La prima è la tracciabilità: i contatti telefonici devono essere effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. Giusto. Chi non è identificabile non deve chiamare.
La seconda è la sanzione civilistica, ed è qui che il legislatore, a mio avviso, ha calcato troppo la mano: i contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione delle regole sono nulli. Non annullabili, non rescindibili: nulli.
La differenza, in diritto civile, è enorme. La nullità può essere fatta valere in ogni momento, è imprescrittibile nei suoi effetti restitutori, travolge l’intero rapporto. E qui viene il rilievo critico: la nullità è una sanzione pensata per tutelare interessi generali dell’ordinamento, non per sanzionare vizi del canale di acquisizione. Esistevano alternative più proporzionate — l’annullabilità, il diritto di recesso rafforzato con termini più lunghi, un obbligo di conferma scritta entro un termine certo — che avrebbero raggiunto lo stesso risultato di tutela senza esporre gli operatori a un rischio giuridico sproporzionato.
Faccio un esempio concreto. Un call center subappaltato commette una violazione di cui il venditore committente non ha contezza immediata. Il contratto è nullo. A distanza di tre anni il cliente può richiedere la restituzione di tutto quanto pagato. Nel frattempo il venditore ha erogato energia, ha sostenuto costi di dispacciamento, ha pagato oneri di sistema. Chi rifonde chi? Il testo della legge non lo dice, e sarà terreno di contenzioso per anni. Una riforma ben scritta avrebbe dovuto disciplinare anche le conseguenze, non solo il divieto.
Il triangolo della vigilanza: un meccanismo potente, da maneggiare con cura
Il comma 8-quater disegna un meccanismo di intervento rapido: l’utente segnala al Garante privacy o ad AGCOM, AGCOM accerta, il gestore telefonico sospende le linee utilizzate per chiamate da numeri diversi da quelli assegnati al professionista (il classico spoofing). Il Garante privacy, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate senza previo consenso, può chiedere ad AGCOM di procedere alla sospensione.
È una catena che cambia la scala dei tempi e che, per colpire gli operatori fraudolenti, è esattamente ciò che serviva. Fino a ieri, accertare una violazione e sanzionarla richiedeva mesi; qui la risposta è operativa e passa dal provider di telecomunicazioni, l’unico soggetto tecnicamente in grado di «staccare» una linea in tempi ridotti.
Tuttavia — e qui viene il secondo rilievo critico — il meccanismo così come scritto presenta almeno due zone grigie che mi preoccupano.
La prima: cosa si intende per «numero significativo di segnalazioni»? Dieci? Cento? Mille? In un mercato con milioni di chiamate giornaliere, una soglia non definita è un problema per tutti. Per gli operatori onesti, perché espone a rischi di sospensione anche chi opera correttamente ma è bersaglio di segnalazioni strumentali. Per il regolatore, perché genera margini di discrezionalità che possono tradursi in disparità di trattamento.
La seconda: la sospensione delle linee è una misura che incide pesantemente sulla continuità operativa di un’impresa. Lo strumento è giusto contro chi usa numeri spoofati per sottrarsi all’identificazione, ma richiede un contraddittorio preventivo minimo — almeno una notifica e un termine per replicare — quando colpisce un operatore titolare di linee regolarmente assegnate. Il testo non lo prevede esplicitamente. Mi auguro che le linee guida di AGCOM e Garante lo introducano, perché un sistema che sospende prima e verifica dopo è incompatibile con i principi generali del procedimento amministrativo.
Il bonus non può essere usato come grimaldello: una clausola giusta
Un presidio meno visibile ma tecnicamente importante sta nello stesso articolo 1, comma 1. Il Parlamento ha aggiunto in coda al comma una clausola che prevede come il riconoscimento del contributo straordinario volontario ai clienti con ISEE fino a 25.000 euro non possa essere subordinato all’adesione a servizi o a prodotti accessori, né comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.
Qui non ho rilievi critici da fare: la norma è sacrosanta. Uno sconto sul caro-bollette non deve trasformarsi in pretesto per una vendita aggiuntiva di servizi o per il passaggio forzoso a offerte meno convenienti. Per noi operatori che offriamo prodotti trasparenti, è anzi una tutela: ci mette al riparo dal confronto sleale con chi avrebbe utilizzato il bonus come leva per operazioni commerciali meno limpide.
Sullo stesso asse si colloca il nuovo articolo 1-quater, che introduce un obbligo generale di correttezza, trasparenza e adeguatezza della proposta contrattuale nei settori dell’energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni. Prima della stipula, l’operatore deve acquisire le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e valutare l’adeguatezza della proposta. È un principio mutuato dal mondo finanziario (la «suitability» MiFID) ed è più ambizioso di quanto sembri: significa che un’offerta «standard» spinta in modo indifferenziato, senza profilazione delle reali necessità del cliente, può essere contestata non solo sul canale di acquisizione ma anche sul merito.
Anche qui, per i venditori che lavorano con consulenza vera e non con script telefonici da tre minuti, è un’opportunità. Per chi invece basava il proprio modello sulla massa di contratti acquisiti a tappeto, è la fine di un’epoca. Giustamente.
Quattro rilievi critici, da operatore del settore
Messi in fila, i punti su cui la legge — pur condivisibile nell’impianto — avrebbe potuto essere scritta meglio sono quattro.
Primo: il perimetro oggettivo è asimmetrico. Il divieto copre energia elettrica e gas. Restano formalmente fuori altri comparti in cui il telemarketing aggressivo è altrettanto invasivo, a partire dalle telecomunicazioni. L’articolo 1-quater estende a quel settore i principi di correttezza e adeguatezza, ma non il divieto di chiamata. Dal punto di vista del consumatore è una scelta difficile da spiegare: la stessa telefonata indesiderata è vietata se propone una tariffa luce, consentita se propone una tariffa mobile. Dal punto di vista degli operatori energetici, crea un’asimmetria competitiva rispetto ad altri settori a cui si accede con gli stessi strumenti di marketing. Il tema dovrà tornare al tavolo del legislatore, e prima è meglio è.
Secondo: la nozione di «consenso specifico» è indeterminata. Quanto specifico deve essere il consenso? Raccolto come? Rinnovato ogni quanto? Consenso cumulato con altri o separato? La norma non lo dice. Sarà terreno delle linee guida del Garante privacy e, probabilmente, del primo contenzioso. Fino ad allora, gli operatori dovranno muoversi con cautela estrema, perché la nullità del contratto è un rischio sproporzionato rispetto al beneficio di una singola chiamata. Concretamente: l’incertezza normativa produrrà un’iper-prudenza che nei primi mesi congelerà anche iniziative perfettamente legittime. Il legislatore avrebbe dovuto definire un modello-tipo di consenso, anche in via regolamentare.
Terzo: la sanzione della nullità è sproporzionata. Ne ho già parlato più sopra. Colpire il contratto con la nullità assoluta, senza distinguere tra violazioni sostanziali (chiamata totalmente abusiva) e violazioni formali (vizio di identificazione del numero, magari dovuto a un errore tecnico del provider), è una scelta che ignora il principio di proporzionalità. Il risultato pratico è che ogni contenzioso, anche minore, si trasforma in una partita binaria: tutto o niente. Per un mercato che ha bisogno di stabilità contrattuale per programmare gli investimenti, è un problema.
Quarto: mancano regole sulle conseguenze della nullità. Se il contratto è nullo, ma nel frattempo l’energia è stata erogata, chi paga cosa? Il cliente deve restituire il valore del consumo? Il venditore deve restituire tutti gli importi incassati? Si applica la disciplina dell’arricchimento senza causa? La legge non lo dice. Sarà terreno di giurisprudenza e, nel frattempo, di incertezza operativa. Una buona norma avrebbe dovuto disciplinare anche questi aspetti, magari rinviando a un decreto ministeriale attuativo.
Il giudizio finale
Nonostante i rilievi, e dico questo da Direttore Generale di un’azienda che opera quotidianamente in questo mercato, il giudizio complessivo sulla legge 49/2026 resta positivo. Il legislatore ha compiuto una scelta coraggiosa: ha spostato il baricentro della tutela dal consenso presunto al consenso esplicito, ha invertito l’onere della prova, ha collegato la violazione delle regole del contatto alla nullità del contratto, ha affidato a tre autorità un meccanismo coordinato di reazione rapida, ha chiuso con una clausola specifica la porta all’uso del bonus come leva commerciale.
Sono scelte giuste. Una norma del genere andava fatta, e andava fatta con fermezza: la gradualità, per dieci anni, non ha funzionato.
Il mio auspicio, da operatore che crede in un mercato sano, è che i decreti attuativi e le linee guida di AGCOM, Garante privacy e ARERA sappiano correggere le asperità che ho segnalato — la proporzionalità delle sanzioni, la definibilità del consenso, il contraddittorio nelle sospensioni, la disciplina delle conseguenze civilistiche — senza arretrare di un millimetro sul principio di fondo. Perché il principio è giusto: chi non è invitato a entrare in casa di un cliente, non deve suonare al campanello.
Il termine-chiave resta fissato a sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma: a partire da metà giugno 2026 il divieto sarà pienamente operativo. Da quel momento, ogni telefonata commerciale non richiesta su luce e gas sarà, per legge, una telefonata illegittima. E ogni contratto nato da quella telefonata sarà, per legge, carta straccia. Un cambio di scenario che tutti gli operatori seri, il Gruppo Equity tra questi, erano pronti ad affrontare da tempo. Ora si tratta solo di scriverne insieme bene le regole attuative.
Dott. Enrico Tasca
Direttore Generale del Gruppo Equity (operatore del settore luce-gas)
Riferimenti normativi: L. 10 aprile 2026, n. 49 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (GU Serie Generale n. 90 del 18 aprile 2026). Entrata in vigore: 19 aprile 2026. Disciplina del divieto di telemarketing energetico: articolo 1, comma 5-bis, che introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater all’articolo 51 del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo).
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