Il regolamento europeo contro la deforestazione arriva nel carrello della spesa
Dal 30 dicembre 2026 chi vende nell’Unione europea caffè, cacao, soia, olio di palma, legno, gomma o carne bovina dovrà dimostrare che questi prodotti non provengono da terreni disboscati dopo il 31 dicembre 2020. Lo prevede l’EUDR, il regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero (Regolamento UE 2023/1115): è in vigore dal 2023, ma la sua applicazione è stata rinviata due volte.
Perché l’Europa se ne occupa? Il testo del regolamento ricorda che tra il 1990 e il 2008 l’Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati nel mondo legati alla deforestazione, e che in quel periodo il consumo europeo è stato responsabile del 10% della deforestazione mondiale collegata.
Sette materie prime e una data
Le materie prime interessate sono sette: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Le regole valgono anche per molti derivati, come cioccolato e mobili. Sono compresi anche diversi prodotti ottenuti dall’olio di palma, inclusi quelli per la cura della persona. Con la revisione del dicembre 2025, invece, alcuni prodotti stampati come libri e giornali sono usciti dall’elenco, perché il Consiglio dell’UE li considera a basso rischio di deforestazione.
La data di riferimento è il 31 dicembre 2020. Un prodotto è “a deforestazione zero” se arriva da terreni non disboscati dopo quella data. Per il legno, il criterio vale se la foresta non è stata degradata. Chi lo immette sul mercato deve indicare la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti da cui proviene la materia prima. Deve inoltre presentare una dichiarazione di dovuta diligenza: la prova di aver controllato la propria filiera.
Senza regole, il conto per le foreste sarebbe salato: la valutazione d’impatto del regolamento stima che, senza questo intervento, consumi e produzione europei delle sette materie prime potrebbero causare quasi 250.000 ettari di deforestazione l’anno entro il 2030.
Due rinvii e una semplificazione: il calendario vero
Il regolamento è del 2023, ma la sua applicazione ha avuto due rinvii. Il Regolamento (UE) 2024/3234 l’ha spostata di un anno; il Regolamento (UE) 2025/2650 l’ha rinviata di un altro anno. Il Consiglio dell’UE, nel comunicato del 18 dicembre 2025, riassume così l’ultima revisione: «La revisione semplifica gli obblighi relativi al dovere di diligenza e rinvia l’applicazione del regolamento per tutti gli operatori fino al 30 dicembre 2026, con un ulteriore periodo di riserva di sei mesi per i micro e i piccoli operatori». Secondo la Commissione europea, le date sono queste:
- 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese;
- 30 giugno 2027 per la maggior parte delle micro e piccole imprese (per quelle già coperte dal vecchio regolamento sul legno resta il 30 dicembre 2026).
Il secondo rinvio, di fatto, semplifica le procedure. Ora le micro e piccole imprese che producono la materia prima possono presentare un’unica dichiarazione semplificata. È sufficiente indicare l’indirizzo postale al posto delle coordinate geografiche. Le sanzioni però restano severe: le multe devono raggiungere almeno il 4% del fatturato annuo dell’operatore nell’Unione.
Cosa cambia per caffè, cioccolato e mobili
Chi fa la spesa non vedrà cambiamenti. La Commissione chiarisce che i consumatori privati non hanno obblighi. Uso e consumo personale restano esclusi dal regolamento. Il compito spetta a chi porta i prodotti sul mercato. Riguarda l’importatore di caffè verde e chi compra cacao per produrre cioccolato. Riguarda anche il produttore di mobili che usa legno tropicale.
Gli Stati membri devono poi controllare una quota minima di operatori, calcolata sul rischio del Paese di origine. La soglia è il 9% per i Paesi ad alto rischio, il 3% per quelli a rischio standard, l’1% per quelli a basso rischio. Il sistema resta poco fitto e lascia molto lavoro alle verifiche documentali delle aziende.
L’articolo sull’impatto ambientale del cibo spiega l’effetto di questi prodotti sull’ambiente. Nel caso della soia, il legame con la deforestazione dipende soprattutto dai mangimi.
Dove la tecnologia aiuta: satelliti e geolocalizzazione
Per controllare che un campo di cacao in Costa d’Avorio o un pascolo in Brasile non abbia sostituito una foresta, servono coordinate precise. Di regola il regolamento chiede latitudine e longitudine con almeno sei cifre decimali; l’indirizzo postale basta solo nella dichiarazione semplificata dei piccoli produttori. Le verifiche continuano poi con i satelliti. L’Osservatorio UE sulla deforestazione fornisce mappe e dati sui cambiamenti delle foreste nel mondo. Il sistema usa anche le informazioni del programma europeo Copernicus.
Confrontare appezzamenti e mappe forestali è il metodo più semplice, ma ha limiti seri. Uno studio pubblicato nel 2025 su Remote Sensing spiega che chi realizza mappe globali delle foreste usa enormi quantità di immagini satellitari e algoritmi di apprendimento automatico. Lo studio precisa che nessuno dei dataset valutati distingue le foreste da altre coltivazioni arboree. Con mappe a risoluzione più grossolana di circa 70 metri, un bosco o un campo di mezzo ettaro viene accorpato al paesaggio vicino e rischia di non essere visto. Il problema concreto sono i falsi positivi: un’azienda in regola rischia di ricevere una contestazione per una deforestazione che non esiste.
Cosa possiamo già controllare quando compriamo
Il regolamento non impone obblighi ai consumatori. L’Osservatorio UE mette le informazioni sulle filiere a disposizione di cittadini, imprese ed enti pubblici. L’effetto sul clima si può misurare. Secondo la Commissione europea, le nuove regole devono ridurre di almeno 32 milioni di tonnellate l’anno le emissioni di carbonio. Il taglio riguarda i consumi e la produzione europei di queste materie prime. Il regolamento cita i dati della FAO, gli stessi dell’articolo sull’ultimo rapporto FAO sulla deforestazione. Tra il 1990 e il 2020 il mondo ha perso 420 milioni di ettari di foresta, circa il 10% di quelle rimaste. Piantare alberi, da solo, non basta a recuperarle, come spiega l’articolo sul ripristino delle foreste.
Domande frequenti
Cos'è l'EUDR?
È il regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero (Regolamento UE 2023/1115). Chi vende nell'Unione caffè, cacao, soia, olio di palma, legno, gomma o carne bovina, e molti prodotti derivati, deve dimostrare che non vengono da terreni disboscati dopo il 31 dicembre 2020.
Da quando si applica l'EUDR?
Dopo due rinvii, dal 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese e dal 30 giugno 2027 per la maggior parte delle micro e piccole imprese. Per le micro e piccole imprese già coperte dal vecchio regolamento sul legno vale il 30 dicembre 2026.
Il regolamento sulla deforestazione impone obblighi ai consumatori?
No. Se compri caffè, cioccolato o un mobile per uso personale non hai obblighi: il regolamento riguarda chi immette i prodotti sul mercato o li esporta e chi li commercializza.
Quali sono le sanzioni previste?
Le sanzioni le stabiliscono gli Stati membri, ma il regolamento prevede che le multe arrivino almeno al 4% del fatturato annuo dell'operatore nell'Unione europea, in proporzione al danno ambientale e al valore dei prodotti.
Le fonti
- EUR-Lex, Regolamento (UE) 2023/1115 (testo), 1990 — link allo studio
- EUR-Lex, sintesi del Regolamento (UE) 2023/1115, 2024 — link allo studio
- EUR-Lex, sintesi "Fighting deforestation and forest degradation" — link allo studio
- Consiglio dell'UE, comunicato del 18/12/2025 sulla revisione dell'EUDR, 2026 — link allo studio
- Commissione europea, Green Forum: ruoli e responsabilità EUDR — link allo studio
- Commissione europea, Regulation on deforestation-free products — link allo studio
- Remote Sensing (MDPI), 2025, mappe forestali e verifica EUDR — link allo studio




